Lo Statuto
30 Dic 2008 di Dario
Art. 1) E’ costituita un’associazione non riconosciuta denominata
“ASSOCIAZIONE PIETRE VIVE – TERESA E FRANCESCO per l’ECUADOR”.
Art. 2) L’associazione ha sede in Treviglio, Via T.Tasso 11.
Art. 3) L’associazione che non ha finalità di lucro svolge la propria attività nei settori della cooperazione internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo, della promozione della cultura e degli scambi culturali internazionali, svolgendo altresì attività ricreative e sociali inerenti ai predetti settori, nonché attività di formazione di operatori nei vari settori del volontariato.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni.
Art. 4) Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) dai fondi derivati da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) dalle rogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.
Art. 6) I membri dell’associazione si suddividono in:
a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo;
b) soci ordinari e benemeriti: lo sono coloro che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio direttivo come di seguito specificato;
c) soci sostenitori: lo sono coloro che essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all’attività dell’associazione verranno ammessi con tale qualifica a seguito di loro domanda rivolta al consiglio direttivo come di seguito specificato.
Appartengono alle ultime due categorie tutti coloro che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano al Consiglio direttivo richiesta di ammissione con esplicita indicazione della categoria di soci nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L’ammissione è deliberata a scrutinio palese e motivato ed a maggioranza di voti del Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Art. 7- Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.
Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.
Art. 8- Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La partecipazione all’associazione non può essere temporanea
Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di settembre dell’anno in corso al Consiglio direttivo, si perde per esclusione, con deliberazione palese e motivata, dal Consiglio direttivo in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
b) violazione delle norme statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.
L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.
Art. 10) Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il vice Presidente;
Art. 11) L’Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
Nell’assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.
Art. 12) L’assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Art. 13) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, che potrà anche essere diverso dalla sede dell’associazione purchè in Italia, dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, anche a mano almeno otto giorni prima della data fissata od altro mezzo equipollente.
L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
Art. 14) Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Art. 15) L’assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall’assemblea.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Art.16) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.
Art. 17) L’associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall’assemblea con le modalità previste dall’art. 11; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento; può nominare altresì un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo in qualità di segretario.
Art. 18) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.
Art. 19) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Art. 20) Il consiglio direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax od altro mezzo equipollente da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di che presiede la riunione.
Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Art. 21) E’ fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.
Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.
Art. 22) Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta la richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell’associazione od in sua assenza dal Vice presidente.
Art. 23) Il consiglio direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, compresi fra gli altri quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
e) predispone regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione che verranno approvati dall’assemblea;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
g) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
h) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.
Art. 24) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.
Il presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’associazione.
Il caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 25) L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Dalla data dell’avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Art. 26) E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 27) L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quando residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea e sentito, ove istituito e competente, l’organismo di controllo di cui art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28) Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci, l’associazione, l’organo amministrativo, i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre all’associazione e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte inappellabilmente e senza formalità di procedura da tre Arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna delle parti contraenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
Qualora le parti in conflitto fossero più di due tutti e tre i membri del collegio arbitrale saranno nominati dal presidente del tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l’associazione, ad istanza della parte più diligente, sentite le altre parti.
Art. 29) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materie di associazioni.
Per informazioni scrivi a: info@pietrevive.org